argomento: Agenzia delle Entrate - OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Con l’ordinanza del 6 maggio 2020, n. 8540, la Corte di Cassazione – dopo aver sottolineato che, nel caso di specie, non era stata contestata né l’effettività delle prestazioni né la loro eventuale sovrafatturazione – ha confermato, richiamando diversi suoi precedenti, che l’art. 90, comma 8, l. 11 settembre 2000, n. 289, dispone una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria delle spese sostenute – nel limite annuo di Euro 200.000 – nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche e, pertanto, l’Ufficio non può operare alcuna valutazione in merito alla congruità o all’inerenza di dette spese.
Il documento è reperibile al seguente link: