argomento: Normativa - DIRITTO TRIBUTARIO
Si segnalano alcune delle misure fiscali introdotte nel D.L. n. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) per fronteggiare l’“emergenza coronavirus”.
Sospensione dei versamenti tributari e contributivi (art. 18) – E’ stata prevista la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all’Iva, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi di assicurazione, a favore:
I versamenti così sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 (senza possibilità di chiedere il rimborso quanto eventualmente già versato).
Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari (art. 19) – I ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 nell’ambito di un’attività di lavoro autonomo o a titolo di provvigione per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis, d.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che il soggetto percettore: (i) non abbia sostenuto prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente; (ii) non abbia percepito ricavi o compensi in misura superiore a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020.
Riduzione degli acconti Irpef, Ires ed Irap dovuti per l’anno 2020 (art. 20) – Le sanzioni e gli interessi per il mancato o insufficiente versamento degli acconti Irpef, Ires ed Irap non si applicano se l’importo versato con il metodo previsionale, ossia in base all’imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risulti almeno pari all’80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto.
Sospensione dei termini per ottenere i requisiti richiesti per le agevolazioni prima casa (art. 24) – Sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per: (i) trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata; (ii) acquistare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, nel caso di rivendita della prima casa entro 5 anni dall’acquisto; (iii) rivendere la prima casa già posseduta, in caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione; (iv) acquistare una prima casa dopo aver alienato la precedente e ottenere un credito pari alle imposte pagate in occasione del precedente acquisto (ovvero del nuovo acquisto, se inferiori).
Sospensione termini processo tributario (art. 36) – I termini del processo tributario sono sospesi dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020.
Il D.L. n. 23/2020 è reperibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s