Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

08/06/2020 - Disconosciuto il rimborso IVA per le migliorie su beni di terzi

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la sentenza del 28 maggio 2020, n. 10110, la Corte di Cassazione ha ritenuto non spettante il rimborso dell’IVA versata in corrispondenza delle spese sostenute per il miglioramento di beni del quale il soggetto passivo è in possesso in base ad un contratto di comodato. Infatti, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il diritto al rimborso IVA – se di importo superiore a euro 2.582,28 – può essere accordato a condizione che questa sia relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili. Nel caso di specie, pur sottolineando che la nozione di cessione di beni in senso civilistico differisce da quella in senso tributario, i giudici hanno ritenuto il rimborso non spettante poiché le opere di miglioramento eseguite su beni immobili di terzi non sono riconducibili all’acquisto o all’importazione di beni.

Il documento è reperibile al seguente link:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20200528/snciv@s50@a2020@n10110@tS.clean.pdf