Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

08/06/2020 - Deduzione dei contributi previdenziali da parte di soggetti non residenti

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la risposta ad interpello del 26 maggio 2020, n. 148, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la deduzione dei contributi previdenziali versati in maniera facoltativa è consentita solo ai c.d. non residenti Schumacker, così intendendosi i non residenti che producano almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia. L’Ufficio ha ricordato che le persone fisiche non residenti sono assoggettate ad IRPEF con riferimento ai soli redditi prodotti sul territorio dello Stato, dal quale sono deducibili unicamente gli oneri elencati alle lettere a), g), h), i) e l) dell’art. 10, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, le quali non ricomprendono i contributi previdenziali. Pertanto, questi sono deducibili solo nell’eccezione prevista dal comma 3-bis del successivo art. 24, il quale accorda ai c.d. non residenti Schumacker le deduzioni e le detrazioni altrimenti non riconosciute ai non residenti, a condizione che questi non godano di benefici analoghi nel proprio Stato di residenza e questo assicuri un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.

Il documento è reperibile al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+all%27interpello+n.+148+del+2020.pdf/c226175c-8a42-34eb-7be5-6b6cde9ededa