argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la sentenza del 5 febbraio 2020, n. 2615, la Corte di Cassazione ha dichiarato che l’istanza di rimborso presentata erroneamente all’Agenzia delle entrate, invece che all’Agenzia delle dogane, è inammissibile, essendo indirizzata ad un’amministrazione incompetente. La Corte ha, infatti, ricordato che con l’introduzione del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 le Agenzie fiscali sono diventate soggetti di diritto pubblico distinti e autonomi, non essendo più possibile individuare alcuna immedesimazione organica tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze (titolare dell’obbligazione tributaria) e le Agenzie menzionate (alle quali è invece attribuito l’esercizio dei poteri statali in materia d’imposizione fiscale). Al contrario, l’istanza deve considerarsi validamente presentata se l’errore riguarda la mera diramazione territoriale interna all’Agenzia fiscale di competenza.