Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

03/07/2020 - Obbligo di invito al contradditorio ai sensi dal nuovo art. 5-ter, d.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la circolare del 22 giugno 2020, n. 17, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito a quanto previsto dal nuovo art. 5-ter, d.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, come modificato dall’art. 4-octies del d.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale, a partire dal 1 luglio 2020, ha introdotto un obbligo generalizzato per l’Amministrazione finanziaria di procedere con la notifica di un invito a comparire, volto a instaurare la procedura di accertamento con adesione, in tutti i casi in cui la verifica non si sia conclusa con un PVC. L’Agenzia delle entrate ha precisato che, seppur non vi sia un obbligo di legge, l’attivazione del contraddittorio è opportuna anche nei casi in cui l’attività accertativa sia stata svolta presso i locali del contribuente e si sia chiusa con la consegna di un PVC. Pertanto, secondo l’Agenzia, l’obbligo di motivazione rafforzata e la proroga di 120 giorni del termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo – prevista nel caso in cui tra tale termine e la data di comparizione indicata nell’invito intercorrano meno di 90 giorni – si applicano sia nei casi in cui il contraddittorio è obbligatorio sia nei casi in cui venga attivato facoltativamente.