argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con l’ordinanza del 5 marzo 2020, n. 6231, la Corte di Cassazione ha precisato che, ai sensi dell’art. 42, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non è necessario che l’avviso di accertamento contenga l’indicazione delle specifiche disposizioni di legge che si assumono violate, purché da questo risulti comunque una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria. Dunque, affinché sia soddisfatto l’obbligo di motivazione, è sufficiente che il contribuente sia posto nella condizione di conoscere l’esatta pretesa dell’Amministrazione Finanziaria, nel suo petitum e nella causa petendi, e di esercitare una piena ed efficace difesa in giudizio, escludendo ogni formalismo rispetto alla precisa menzione delle norme violate.
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