argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la pronuncia del 13 marzo 2020, n. 54, la Corte Costituzionale – interpellata sulla legittimità dell’art. 13, comma 2, legge 18 ottobre 2001, n. 383, il quale limitava l’imposta sulle donazioni ai soli trasferimenti effettuati in favore di parenti oltre il quarto grado, affini ed estranei – ha statuito che tale trattamento differenziato non è contrario al principio di eguaglianza. Infatti, l’identificazione dei soggetti passivi di un’imposta è parte integrante del potere discrezionale del legislatore tributario, il quale, seguendo un criterio ritenuto ragionevole dalla Corte, ha previsto una graduazione dell’imposta sulle successioni e donazioni in base alla prossimità familiare esistente tra disponente e beneficiario. Inoltre, nonostante la disposizione oggetto della pronuncia sia stata successivamente abrogata, il principio espresso ha valore generale e deve ritenersi applicabile alle numerose disposizioni sul tema.
Il documento è reperibile al seguente link:
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=54