argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con il principio di diritto n. 4 del 14 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha offerto alcuni chiarimenti in merito al regime agevolativo disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, in base al quale i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento del loro ammontare se il lavoratore svolge all’estero, per ventiquattro mesi, attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa o di studio. Segnatamente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per poter accedere al regime agevolativo in esame, l’attività lavorativa (o di studio) deve essere svolta all’estero per ventiquattro mesi continuativi, escludendo, quindi, dal computo del predetto requisito temporale, soggiorni all’estero di durata inferiore.
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