Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

21/02/2020 - Contraddittorio endoprocedimentale e “prova di resistenza”

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Dopo aver richiamato il proprio, consolidato orientamento secondo cui, in materia di tributi armonizzati, la mancata attuazione del contradditorio endoprocedimentale determina la nullità di un atto impositivo solo se il contribuente sia in grado di dimostrare in giudizio le ragioni che avrebbe potuto far valere nella fase istruttoria qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato (c.d. “prova di resistenza”), la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 3227 del 11 febbraio 2020, ha statuito che, ai fini dell’assolvimento di tale onere probatorio, non rileva la circostanza che l’Ufficio avanzi una proposta di mediazione (ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992) fondata sulle medesime argomentazioni difensive svolte dal contribuente in sede di ricorso. Segnatamente, secondo la Suprema Corte, in sede di mediazione l’ente impositore “persegue esclusivamente lo scopo di deflazionare il contenzioso, senza necessariamente condividere le concessioni fatte”, sicché le proposte di mediazione formulate dall’Ufficio non farebbero venire meno l’onere del contribuente di “indicare quali particolari argomentazioni, ovvero quali specifiche circostanze, situazioni o documenti, diverse da quelle esplicitate nel ricorso, avrebbe potuto addurre qualora gli fosse stato assicurato il contraddittorio endoprocedimentale”.  

Il documento è reperibile al seguente link:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20200211/snciv@s65@a2020@n03227@tO.clean.pdf