Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

16/07/2020 - Proroga del termine per il deposito del piano nel concordato preventivo

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE

Muovendo dall’art. 9, 4° co., D.L. 8 aprile 2020, n. 23, come convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 ‒ il quale prevede che «il debitore che ha ottenuto la concessione del termine» ex art. 161, 6° co., L.F., «che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento», a motivo di «fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19» che rendano necessario posticipare il suddetto termine ‒ il Tribunale di Catania ha rilevato che «due paiono essere le ipotesi che giustificano la concessione» di tale proroga.

In primo luogo, «che a cagione dell’emergenza COVID-19 non sia stato possibile compiere alcuna delle attività originariamente previste volte alla predisposizione della proposta e del piano di talché il termine si rende necessario per il loro compimento», oppure, in secondo luogo, «che a cagione del COVID-19 siano mutati gli assunti del piano di talché questo non è più attuabile secondo l’originario proposito e sia quindi necessario adottare una diversa strategia per il risanamento dell’impresa ovvero per la sua liquidazione».

Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato l’istanza, non ravvisando quei «concreti e giustificati motivi» richiesti dalla norma, ritenendo che «la valutazione in ordine alla concessione o meno della proroga debba essere parametrata sulla possibilità che, beneficiando dell’ulteriore termine, l’imprenditore in concordato possa superare le evenienze che gli hanno precluso di predisporre il piano nel termine già prorogato».

Inoltre, «pur nella consapevolezza della estrema incertezza che caratterizza la presente situazione economica e della impossibilità per gli operatori di effettuare previsioni (quantomeno) nel medio/lungo periodo, la disposizione in commento richiede un (seppur) minimo principio di prova dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sugli assunti del piano», anche in considerazione del fatto che, «ove il legislatore avesse ritenuto di assumere che il COVID-19 abbia di per sé impattato su tutti i contesti economici non avrebbe attribuito al Tribunale un vaglio circa la sussistenza dei presupposti per la concessione della proroga».

La decisione del Tribunale di Catania del 16 luglio 2020 è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23962.pdf