Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

16/06/2020 - Concordato preventivo e COVID-19: un decreto del Tribunale di Ravenna sulla proroga dei termini per l’adempimento

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE

Il Tribunale di Ravenna ha ritenuto che «l’interpretazione della nuova facoltà processuale prevista dal comma 3 dell’art. 9 D.L. Liquidità – che è evidentemente ispirata ad un principio di favore per il buon esito delle procedure alternative al fallimento – non può non tenere conto della modifica che in sede di conversione è stata apportata al comma 1 della stessa disposizione», in quanto, «se in sede di prima formulazione la norma prevedeva un allungamento semestrale dei termini di adempimento dei concordati preventivi già omologati aventi una scadenza ricompresa fra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021, in sede di definitiva approvazione della Legge n. 40/2020 è stata eliminata la finestra cronologica finale, sì che ogni concordato già omologato purché abbia una scadenza successiva al 23 febbraio u.s. potrà fruire ex lege di una proroga semestrale per il suo adempimento, giustificata dalle gravissime conseguenze economiche generate dalla diffusione pandemica del COVID-19».

Ragion per cui, nel caso specifico, il Tribunale ha omologato il concordato preventivo proposto da una società a responsabilità limitata «così come approvato dai creditori nel corso dell’adunanza ex art. 174 L.F. del 17 gennaio 2020 e nei successivi 20 giorni, dando atto che ai sensi dell’art. 9, 3° co., del D.L. 8 aprile 2020, convertito con modd. In Legge 5 giugno 2020, n. 40, i termini per l’adempimento dello stesso devono intendersi prorogati di mesi sei rispetto alle scadenze ivi previste».

Il decreto del Tribunale di Ravenna del 16 giugno 2020 è reperibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23832#gsc.tab=0