Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

06/05/2020 - Esclusione del socio di s.r.l.

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

Il Tribunale di Bolzano – rilevando che «il legislatore ad eccezione dell’ipotesi di cui all’art. 2466 c.c. in tema di socio moroso, non ha predisposto una disciplina specifica per il procedimento di esclusione del socio nelle società a responsabilità limitata, né ha indicato l’organo competente ad adottare la relativa delibera», rimettendo così la materia all’autonomia statutaria – ha stabilito che, «a fronte di eventuali lacune della disciplina pattizia, occorrerà fare applicazione, in via analogica, di quanto espressamente previsto per altri tipi sociali, avendo riguardo non solo alle società di capitali, ma, considerati i marcati tratti personalistici che connotano la disciplina delle società a responsabilità limitata, anche alle società di persone».

Di conseguenza, nel caso di specie, «stante il richiamo operato» da un articolo dello statuto «ad una norma dettata per la società semplice e l’evidente carattere personalistico di una società composta da due soci con quote paritarie, l’interpretazione delle regole statutarie non può prescindere dall’esame della norma incorporata di cui all’art. 2287, 3° co., c.c. e, in generale, dai principi in materia di società di persone».

Ragion per cui, conclude il Tribunale, «l’esclusione viene così a configurarsi come interesse disponibile del singolo socio, al quale si contrappone l’interesse di segno contrario del socio escludendo», dovendosi, pertanto, «ritenere che la legittimazione passiva spetti al solo socio di cui si domanda l’esclusione, in quanto controparte del contratto costitutivo dell’ente, e non anche alla società, in capo alla quale non è dato rinvenire alcun interesse a contraddire ai sensi dell’art. 100 c.p.c. e alla quale non possono derivare né vantaggi, né pregiudizi dalla decisione della causa».

La sentenza del Tribunale di Bolzano del 6 maggio 2020 è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23631.pdf