argomento: Normativa -
DIRITTO COMMERCIALE
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2020, n. 94, e recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» – prevede, al Capo II, alcune «Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19».
Tra queste figurano:
- il differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, posticipata al 1° settembre 2021 (art. 5);
- disposizioni temporanee sino al 31 dicembre 2020 in materia di riduzione del capitale (art. 6);
- alcune previsioni temporanee sull’applicazione del principio di continuità di cui all’art. 2423 bis, 1° co., n. 1, c.c. (art. 7);
- una norma temporanea sulla disapplicazione degli artt. 2467 e 2497 quinquies c. «ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020» (art. 8);
- disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione, nonché su ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (artt. 9 e 10).
Il testo, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (art. 44), è consultabile al link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s