Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

10/04/2020 - Business Judgement Rule: una decisione del Tribunale di Roma

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

Il Tribunale di Roma ha stabilito che «il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione, o le modalità e circostanze di tali scelte, ma solo l’omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità», aggiungendo che «la regola della business judgment rule esclude che si possa far discendere l’eventuale responsabilità degli amministratori (esclusivamente) dall’insuccesso economico delle iniziative imprenditoriali da questi intraprese, spettando il controllo sull’opportunità e sulla convenienza economica delle decisioni esclusivamente ai soci nei confronti del consiglio di amministrazione e a quest’ultimo, come plenum, nei confronti dei delegati, in quanto trattasi di un controllo in forma di potere di indirizzo, di condizionamento e anche di contrapposizione antagonistica, con la revoca dell’amministratore o della delega, non già di sorveglianza e verifica in funzione di eventuali iniziative sul terreno della responsabilità».

Nondimeno, «il principio della insindacabilità delle scelte di gestione non è assoluto, avendo la giurisprudenza elaborato due ordini di limiti alla sua operatività», in quanto – come ricordato dal Tribunale di Roma – la scelta di gestione è insindacabile soltanto qualora sia «stata legittimamente compiuta (sindacato sul modo in cui la scelta è stata assunta)» e non sia «irrazionale (sindacato sulle ragioni per cui la scelta compiuta è stata preferita ad altre)».

Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale di Roma si è soffermato sull’applicabilità della business judgement rule anche alle «scelte organizzative» degli amministratori, risolvendo in senso positivo la questione, sul riflesso che «la scelta organizzativa rimane pur sempre una scelta afferente al merito gestorio, per la quale vale il criterio della insindacabilità e ciò pur sempre nella vigenza dei limiti sopra esposti e, cioè, che la scelta effettuata sia razionale (o ragionevole), non sia ab origine connotata da imprudenza tenuto conto del contesto e sia stata accompagnata dalle verifiche imposte dalla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico». E ciò in quanto «la predisposizione di un assetto organizzativo non costituisce l’oggetto di un obbligo a contenuto specifico, ma al contrario, di un obbligo non predeterminato nel suo contenuto, che acquisisce concretezza solo avuto riguardo alla specificità dell’impresa esercitata e del momento in cui quella scelta organizzativa viene posta in essere».

La decisione del Tribunale di Roma dell’8 aprile 2020 è reperibile sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it al seguente link:

https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/20200408_RG8159-2017-1.pdf