<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

20/03/2020 - Partecipazione di una s.t.p. in un’altra s.t.p.

argomento: Cndcec - DIRITTO COMMERCIALE

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha ritenuto doversi escludere la possibilità che una società tra professionisti possa partecipare in altra s.t.p., in quanto, «in tal modo, verrebbe ad essere indirettamente elusa la regola per cui la partecipazione del socio è consentita esclusivamente in una s.t.p.», stabilita dall’art. 6, 1° co., D.M. 8 febbraio 2013, n. 34.

Come ricordato nel Pronto Ordini, ai sensi dell’ultimo comma della suddetta disposizione, «il mancato rilievo o la mancata rimozione della situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell’iscrizione all’Albo tenuto presso l’Ordine, integrano illecito disciplinare sia per il singolo professionista, sia per la s.t.p.».

Il Pronto Ordini n. 31/2020 del 20 marzo 2020 è consultabile al seguente link: https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+31-2020+RIMINI+%28STP-SRL%29.pdf/e4cb2076-db49-4e57-ba35-e899a5ee5de7