argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Nell’ambito di un procedimento di concordato preventivo, il Giudice delegato – «sentito il Collegio riunito in remoto mediante il software autorizzato dal Ministero della Giustizia» e «ritenuta la superfluità dell’adozione di un provvedimento collegiale di proroga in senso stretto, trattandosi soltanto di dover prendere atto di un effetto di legge sopravvenuta ai fini del dies ad quem per la scadenza del deposito del piano/accordo» – ha preso atto della «sussistenza dei presupposti di legge […] ai fini della proroga di diritto del termine per il deposito della proposta definitiva di concordato preventivo o, in alternativa, della domanda di omologa dell’accordo di ristrutturazione» come richiesto dal debitore, «prendendo altresì atto della sospensione degli obblighi informativi nel medesimo periodo», vale a dire dal 9 marzo al 16 aprile 2020, ai sensi dell’art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Il decreto del Tribunale di Milano del 19 marzo 2020 è reperibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23443.pdf