argomento: Normativa - DIRITTO COMMERCIALE
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, e recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – prevede, all’art. 106, alcune «Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società».
In particolare, il 1° co. introduce una deroga «a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478 bis, del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie», convocando l’assemblea ordinaria «entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio», mentre il 2° e 3° co. vertono sulle modalità di espressione del voto.
Le altre previsioni concernono le società quotate (4° co.), le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (5° co.), le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici (6° co.), nonché «le società a controllo pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175» (8° co.).
Come specificato al 7° co., le disposizioni dell’art. 106 «si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19».
Il testo è consultabile al link:https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg