argomento: Normativa - DIRITTO COMMERCIALE
La Banca d’Italia ha emanato il provvedimento avente ad oggetto le «Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350», in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni vertono, tra l’altro, sui «criteri generali per la valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo», sugli obblighi di adeguata verifica, compresi quelli semplificati e quelli rafforzati, nonché sulla astensione e sugli obblighi di conservazione.