argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la risposta all’istanza d’interpello n. 23 del 5 febbraio 2020, l’Agenzia dell’Entrate ha chiarito che, (solo) nel caso di stock option non liberamente cedibili a terzi, il momento in cui si considera conseguito il reddito di lavoro dipendente coincide con il momento di effettivo esercizio dei diritti d’opzione (c.d. exercising) e non con la data di emissione o di consegna di questi ultimi al lavoratore dipendente. Inoltre, quanto alla determinazione della base imponibile, l’Agenzia dell’Entrate ha confermato che le azioni devono essere assoggettate a tassazione per un importo pari alla differenza tra il valore normale delle azioni al momento dell’esercizio del diritto d’opzione e quanto corrisposto dal lavoratore dipendente a fronte dell’assegnazione di tale diritto.