Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

23/01/2020 - I chiarimenti della Cassazione sul socio di s.r.l. moroso

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

La Corte di Cassazione con decisione del 23 gennaio 2010 n. 1185 si è pronunciata sulle previsioni dell’art. 2466 c.c., specificando che esse si applicano anche «qualora il debito in capo al socio, rimasto insoddisfatto, derivi dalla sottoscrizione della quota di capitale in aumento a lui spettante, trattandosi di disposizione […] che mira a preservare l’effettività del capitale sociale».

Inoltre, la Corte ha affermato il principio di diritto in forza del quale «nel caso di mora del socio nell’esecuzione dei versamenti, dovuti alla società a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale deliberato dall’assemblea nel corso della vita della società, il socio non può essere escluso, essendo egli titolare della partecipazione sociale sin dalla costituzione della società» e, di conseguenza, «ferma la permanenza del socio in società per la quota già posseduta, l’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall’aumento non onorato, fatto salvo solo il caso in cui lo statuto preveda l’indivisibilità della quota».

Infine, la Cassazione – enunciando un ulteriore principio di diritto – ha chiarito che «il socio moroso di società a responsabilità limitata non è ammesso, secondo il disposto dell’art. 2466 c.c., ad esprimere il proprio voto nelle decisioni e deliberazioni assembleari, ma non perde anche il diritto di controllo sugli affari sociali, ai sensi dell’art. 2476, 2° co., c.c., sino a che egli resti parte della compagine societaria in esito al procedimento intrapreso dagli amministratori».