Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

03/02/2020 - È considerata stabile organizzazione ex art. 162 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l’abitazione del legale rappresentante in cui si amministrino i rapporti con i clienti

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

La Corte di Cassazione con la sentenza del 29 gennaio 2020, n. 1977, ha riconosciuto sussistente presso l’abitazione del legale rappresentante la stabile organizzazione in Italia di una società Cèca esercente attività d’impresa turistica. Si rammenta che l’art. 162 d.P.R. n. 917/1986, nel definire la stabile organizzazione di una società estera sul territorio dello Stato, richiede due elementi essenziali: uno materiale, ossia la presenza di una “sede fissa d’affari”, e uno dinamico, ossia l’esercizio in tutto o in parte della sua attività in Italia. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto il primo risultante da un accertamento della Guardia di Finanza da cui era emerso che la società “svolgeva attività di viaggi e turismo usufruendo di un locale adibito a cucina, di p.c., di rete internet e stampanti, tramite segnalazione del nome, del numero di telefono e del sito web, sulla porta di accesso allo stabile” e il secondo dal fatto che, benché la società stipulasse presso la sede situata nella Repubblica ceca i contratti di vendita, teneva e gestiva in Italia, tramite il suo legale rappresentante, i rapporti connessi ai servizi venduti.