argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
La Corte di Cassazione con la sentenza del 23 gennaio 2020, n. 1475, ha ribadito che, ai fini del superamento della presunzione legale disposta dall’art. 46 d.P.R. n. 917/1986, ai sensi del quale “le somme versate alle società commerciali e agli enti di cui all’art. 73, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo”, il diverso titolo a cui sono concessi i finanziamenti deve necessariamente risultare dal bilancio o dal rendiconto della società. Ne consegue che, in assenza di annotazioni a riguardo contenute nel bilancio o nel rendiconto, la presunzione non può dirsi superata, in considerazione del fatto che ogni altro elemento di prova – inclusi i contratti e la corrispondenza intercorsa tra le parti – dal quale emerga comunque che non si tratti di versamenti a titolo di mutuo deve essere considerato inidoneo a tal fine.