Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

16/01/2020 - Le dichiarazioni raccolte in sede di accesso non autorizzato sono utilizzabili

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 15 gennaio 2020, n. 612, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento emesso essenzialmente sulla base di dichiarazioni rese dal contribuente in sede di accesso ad un locale promiscuo in mancanza dell’autorizzazione del PM. In particolare, la Corte, dopo aver chiarito che sono da considerarsi c.d. “locali promiscui” non solo gli ambienti utilizzati contestualmente sia per l’attività professionale che per quella familiare, ma anche quelli caratterizzati da una facilità di comunicazione interna tale da consentire il trasferimento di documentazione propria dell’attività commerciale nei locali abitativi, ha ricordato che – ex artt. 33 d.P.R. n. 600/1973 e 52 d.P.R. n. 633/1972 – affinché l’accesso a tali luoghi possa considerarsi legittimo non è sufficiente la semplice autorizzazione del capo ufficio, ma è altresì necessaria l’ulteriore autorizzazione del PM. Tuttavia, nonostante il principio di inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita sia da considerarsi vigente anche in campo tributario, i giudici hanno specificato che detto principio è applicabile solo nel caso in cui l’accesso abbia costituito una condizione necessaria, mentre non possono dirsi inutilizzabili quegli elementi per i quali lo stesso abbia rappresentato una mera occasione. La Corte ha, dunque, concluso che le dichiarazioni sono collegate all'accesso da un nesso di mera occasionalità, dato che potrebbero essere raccolte allo stesso modo in qualunque altro luogo, e perciò sono da considerarsi utilizzabili.