argomento: Giurisprudenza - OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Il Tribunale di Napoli, con una pronuncia del 22 ottobre 2019, ha stabilito che la delibera di approvazione del bilancio d’esercizio di una società controllata può, in astratto, essere impugnata dal socio della società controllante, ai sensi dell’art. 2379 c.c.
Nondimeno, nel caso di specie, la domanda proposta dall’attore è stata rigettata «per carenza di un interesse all’impugnativa», in quanto «i fatti allegati dall’istante non sono sufficienti a far ritenere sussistente un pregiudizio concreto ed attuale anche di carattere non patrimoniale discendente dal bilancio approvato con la delibera impugnata e idoneo a fondare un interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., concreto ed attuale», essendo stata fondata l’impugnazione sull’interesse alla «corretta redazione del bilancio» della controllata «per gli evidenti riflessi che esso ha e può avere su quello della controllante».
Per il Tribunale, «un interesse concreto e attuale all’impugnativa potrà configurarsi solo laddove venga allegata l’esistenza di un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale legato alla sua partecipazione nella società controllante e discendente direttamente dal bilancio approvato dalla società controllata», atteso che egli «non agisce come terzo creditore e come tale titolare di un interesse alla chiarezza e veridicità del bilancio, per quanto riguarda l’individuazione del patrimonio sociale, costituente garanzia generica del credito, ma come socio della società controllante, sicché a tale posizione si deve avere riguardo per valutare in concreto e all’attualità l’esistenza di un interesse ad agire».