argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 4 dicembre 2019, n. 31614, ha dichiarato che non è indice di incertezza normativa oggettiva l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale che si limiti alle pronunce delle Commissioni di merito, poiché compete solo alla Suprema Corte il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Dunque, per ciò che riguarda l’accertamento dell’esistenza di incertezza normativa oggettiva, da cui derivi, ai sensi dell’art. 8 del d.Lgs. n. 546/1992, l’esenzione da responsabilità amministrativa del contribuente, bisognerà fare riferimento all’esistenza di un contrasto giurisprudenziale riguardante la giurisprudenza di legittimità e non quella di merito. Infine, la Corte ha sottolineato che l’onere di allegare gli elementi che evidenzino obiettive condizioni di incertezza interpretativa di una disposizione ricade sul contribuente.