argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
La Corte di Cassazione civile con sentenza 20 novembre 2019, n. 30140, ha affermato che è corretto non dichiarare né assoggettare a tassazione in Italia i dividendi corrisposti da una società tedesca controllata ad una società italiana controllante e ciò anche quando questi non siano soggetti a ritenuta alla fonte in Germania per effetto della direttiva madre-figlia. L’art. 24, par. 2, lett. b) della Convenzione Italia-Germania esclude, infatti, dalla base imponibile italiana i redditi derivanti dai dividendi pagati da una società residente in Germania il cui capitale sociale sia direttamente detenuto per almeno il 25% (nel caso di specie, integralmente posseduta) dalla società italiana. La Corte ha osservato che tale esclusione è espressa in termini incondizionati e non è soggetta – oltre al requisito di partecipazione minima – all’ulteriore presupposto della doppia imposizione giuridica, ossia la contemporanea imposizione alla fonte sugli stessi dividendi da parte dello Stato tedesco. I giudici hanno ricordato, inoltre, che a partire dal momento della loro ratifica le Convenzioni contro le doppie imposizioni acquistano il valore di fonte primaria ai sensi degli artt. 10 e 117 della Costituzione, nonché dell’art. 75 del DPR 600/73, prevalendo sulle norme interne. Pertanto, nel caso di specie, l’esclusione dalla base imponibile prevista dalla Convenzione Italia-Germania prevale sull’imposizione del 5% dei dividendi distribuiti alla controllante in Italia prevista dall’art. 89 comma 2 del TUIR. Infine, si noti che tale principio non viene meno per effetto dell’introduzione della direttiva madre-figlia (posteriore alla Convenzione), dato che la stessa direttiva lascia impregiudicata l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a contrastare la doppia imposizione economica dei dividendi.