Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

29/11/2019 - Imposta di registro in misura fissa per i soli accordi transattivi che non prevedano obblighi di pagamento

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

La Corte di Cassazione civile con la sentenza 13 novembre 2019, n. 29382, ha chiarito che gli accordi transattivi scontano l’imposta di registro in misura fissa solo nel caso in cui non comportino trasferimento o costituzione di diritti reali né prevedano obblighi di pagamento. Infatti, in conformità all’art. 29 del d.P.R. n 131/1986, al fine di individuare il corretto trattamento fiscale, assumono rilievo gli obblighi derivanti dalla transazione ed è, dunque, possibile distinguere tre casi: (i) il caso in cui si determini il trasferimento di proprietà ovvero la costituzione o il trasferimento di un diritto reale e dunque si applica l’imposta di registro corrispondente al trasferimento che si realizza; (ii) il caso in cui non vi sia trasferimento o costituzione di diritti reali, ma si prevedano obblighi di pagamento e quindi la transazione sconta l’imposta di registro in misura proporzionale del 3%, senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; e (iii) il caso in cui non si produca il trasferimento o la costituzione di diritti reali, ma nemmeno obblighi di pagamento e perciò è prevista l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro. Nel caso di specie, da ciascuna delle transazioni considerate erano derivati obblighi di pagamento a fronte dei quali la parte creditrice rinunciava al maggior credito vantato e alle azioni esecutive intraprese nei confronti della parte debitrice. La Corte ha quindi giudicato positivamente le decisioni di primo e secondo grado, che avevano rigettato l’istanza di rimborso, ritenendo correttamente applicata l’imposta di registro in misura proporzionale del 3%.