argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
La Corte di Cassazione penale con la sentenza 20 novembre 2019, n. 47104, ha chiarito che la sentenza che dichiari estinto il reato per esito positivo del periodo di “messa alla prova” non può al contempo disporre la confisca del profitto per equivalente. Infatti, nel caso di richiesta e successiva ammissione dell’imputato all’istituto della c.d. “messa alla prova” – previsto dall’art. 168-bis c.p. per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o, anche, con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni –, il procedimento penale viene sospeso per permettere al soggetto di seguire un programma di prova che, se superato con successo, termina ex artt. 464-septies c.p.p. e 168-ter c.p. con la pronuncia di una sentenza di estinzione del reato. La Corte ha precisato che, in presenza di un reato tributario (nel caso di specie si trattava di omesso versamento di IVA) dichiarato estinto in esito al periodo di prova superato positivamente, non può essere disposta la confisca per equivalente del profitto del reato. Infatti, la sentenza pronunciata in questo caso particolare non può essere equiparata ad una sentenza di condanna, poiché prescinde da ogni accertamento della responsabilità penale, e può dunque disporre l’applicabilità delle sole sanzioni amministrative accessorie, ove previste per legge, in conformità al dettato dell’art. 168-ter c.p. Dunque, dato che la confisca per equivalente non costituisce una sanzione amministrativa accessoria, bisogna necessariamente concludere che questa è incompatibile con la sentenza di estinzione del reato per superamento del periodo di messa alla prova.