Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

26/11/2019 - Esclusione delle società extra-UE dalla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo

argomento: Agenzia delle Entrate - OSSERVATORIO INTERNAZIONALE

Con il principio di diritto del 19 novembre 2019, n. 24, l’Agenzia delle entrate ha affermato che le società extra-UE non possono accedere alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo. Tale istituto – che trova origine nell’art. 4, paragrafo 4, direttiva n. 77/388/CEE, poi confluito nell’art. 11, direttiva n. 2006/112/CE – è disciplinato dal diritto interno all’art. 73, comma 3, del DPR 633/72, nonché dalle disposizioni applicative di cui al decreto ministeriale del 13 dicembre 1979, che ne individua all’art. 2 anche l’ambito soggettivo di applicazione. Con la risoluzione n. 22/E del 21 febbraio 2005, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la procedura di liquidazione Iva di gruppo è applicabile anche alle società residenti in altri paesi UE, purché dotate dei requisiti previsti dal citato art. 2, ossia che abbiano istituito una stabile organizzazione in Italia o che siano identificate ai fini IVA mediante rappresentanza fiscale o mediante identificazione diretta ex art. 35-ter del DPR 633/72. Considerato, dunque, che tale chiarimento si è reso necessario al fine di non incorrere in una violazione delle norme europee riguardanti la libertà di stabilimento, poste a tutela dei soggetti comunitari non residenti nel Paese di destinazione della prestazione – tutela questa che non è prevista per i soggetti extra-UE –, l’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto in commento, ha ritenuto che le società extra-UE non possano accedere alla procedura.