<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

14/11/2019 - Abuso del diritto: cessione di ramo d'azienda a newco, successiva cessione della relativa partecipazione a fondo d'investimento immobiliare e separata cessione di immobili al medesimo fondo

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la risposta a interpello n. 439 del 28 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha vagliato un articolato piano di riorganizzazione che prevedeva il trasferimento dell’intero patrimonio aziendale e immobiliare della società istante a favore di un fondo alternativo d'investimento immobiliare di tipo chiuso, di cui la società istante-cedente era l’unico quotista. Tale trasferimento era così strutturato: (i) cessione da parte della società istante di due rami d'azienda – escluso il comparto immobiliare ad essi riferibile – a favore di due società dalla stessa neo costituite, e successiva cessione delle relative partecipazioni al fondo d'investimento immobiliare; (ii) cessione da parte della medesima società istante, al medesimo fondo d'investimento, del comparto immobiliare escluso dalla prima cessione.

L’operazione, così strutturata, consentiva alla società contribuente di ottenere un vantaggio fiscale, in quanto la separazione della cessione del comparto immobiliare (interamente costituito da immobili strumentali) rispetto alla cessione dei due rami aziendali consentiva di assoggettare il trasferimento degli immobili all’imposta di registro in misura fissa; per contro, ove tali immobili strumentali fossero stati ceduti unitamente all’azienda, il valore riferibile agli immobili avrebbe concorso alla determinazione della base imponibile dell'azienda, il cui trasferimento sconta l’imposta di registro in misura proporzionale. Nella richiamata risposta a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la natura abusiva di tale operazione in ragione (esclusivamente) della natura giuridica del cessionario. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che tale sequenza negoziale non è priva di “sostanza economica”, in quanto: (a) l’operazione sub (i) è giustificata dal fatto che la detenzione di un compendio aziendale, in luogo di una partecipazione totalitaria di quote, configurerebbe una violazione del divieto di esercizio di attività imprenditoriale gravante in capo al fondo cessionario; (b) l’operazione sub (ii), ossia la separazione del comparto immobiliare, appare coerente con le finalità del fondo immobiliare-cessionario, volto ad investire principalmente in beni immobili, diritti reali immobiliari, nonché partecipazioni in società immobiliari.