argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
La Corte suprema, con la sentenza 11619/2017, ha stabilito che per la validità della notificazione dell’atto tributario, eseguita in via diretta a mezzo del servizio postale mediante consegna nelle mani del portiere, non è richiesto l’invio al destinatario della raccomandata informativa, prevista per analoga fattispecie dall’articolo 139 del codice di procedura civile. La Corte ha altresì ribadito che la disciplina delle notifiche postali dirette è quella concernente il servizio postale ordinario e non quella dettata dalla legge 890/1982. Testo della sentenza.