<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

10/11/2019 - Tassazione, ai fini dell’imposta di registro, degli atti di risoluzione per “mutuo consenso” di compravendite immobiliari

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la risposta a interpello n. 439 del 28 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, ai fini dell’imposta di registro, i contratti di risoluzione per “mutuo consenso” (senza corrispettivo) di contratti di compravendita immobiliare sono soggetti alla disciplina ordinaria per i trasferimenti immobiliari e che, conseguentemente, scontano l’imposta di registro nella misura proporzionale del 9 per cento ai sensi dell’art. 1, Parte Prima, della Tariffa allegata al T.U.R.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate è giunta a tale conclusione ritenendo, da un lato, che la retrocessione della proprietà di un bene oggetto di un atto di compravendita risolto per “mutuo consenso” ricade nell’ambito applicativo dell’art. 28, comma 2, del T.U.R. (il quale impone di assoggettare a tassazione le prestazioni che derivano dalla risoluzione del contratto – oltre che l’eventuale corrispettivo previsto per la risoluzione – nelle ipotesi che non rientrano nel perimetro applicativo del comma 1, primo periodo) e, dall’altro lato (senza, tuttavia, motivare alcunché al riguardo), che nella fattispecie in esame non troverebbero applicazione le conclusioni contenute nella Ris. Ag. Entr. 14 febbraio 2014, n. 20/E, ove l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che “l’atto di risoluzione per ‘mutuo consenso’ afferente ad un atto di donazione per il quale non è previsto, come nel caso di specie, alcun corrispettivo, deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso, con applicazione dell’imposta in misura fissa”, in quanto l’“effetto eliminativo che esplica l’atto di risoluzione per ‘mutuo consenso’ [n.d.a. senza corrispettivo] non integra il presupposto per l’applicazione della disciplina prevista per i trasferimenti immobiliari”.