argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la Risposta all’Istanza d’interpello del 28 ottobre 2019, n. 438, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al termine per l’emissione della nota di variazione Iva in caso di chiusura di una procedura concorsuale, rispondendo al quesito, proposto dalla società Istante, se il termine per l’emissione decorra dal deposito del decreto di chiusura ovvero dall’annotazione dello stesso presso il registro delle imprese. L’Agenzia delle entrate ha ricordato che il diritto alla variazione, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972 è subordinato alla “infruttuosità” delle procedure concorsuali o esecutive che, nel caso del fallimento, tale condizione si realizza alla scadenza del termine per le osservazioni al riparto finale ovvero, in assenza, alla scadenza del termine per opporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento (art. 26 della L. 16 marzo 1942, n. 267). Posto che, nel caso affrontato, non vi era stato un riparto finale, l’Agenzia delle entrate ha concluso che il termine per il diritto alla detrazione – che, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto – doveva decorrere dalla scadenza del termine per opporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento (ossia novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria), a nulla rilevando la data di pubblicazione del decreto di chiusura del fallimento nel registro delle imprese.