argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la Risposta all’Istanza d’interpello del 24 ottobre 2019, n. 426, l’Agenzia dell’entrate ha affermato che deve considerarsi “imprenditoriale” l’attività di ristrutturazione di un immobile, posta in essere da una persona fisica, finalizzata alla realizzazione e alla successiva rivendita di unità immobiliari, garage e posti auto a terzi, mediante un’idonea organizzazione produttiva. Nel caso affrontato, un contribuente (persona fisica non in regime di impresa) aveva richiesto all’Agenzia delle entrate chiarimenti in merito alla tassabilità ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), del t.u.i.r. – e in caso di risposta affermativa, sulle modalità di calcolo del reddito imponibile – dei proventi ritratti dalla vendita a terzi di immobili, previa effettuazione sugli stessi di lavori di ristrutturazione. L’Agenzia delle entrate, dopo aver ricordato che il presupposto per la tassazione della plusvalenza nell’ambito dei redditi diversi è che l’attività posta in essere dalla persona fisica non sia idonea a configurare l’esercizio di impresa commerciale ai sensi dell’art. 55 del t.u.i.r. – in base al quale “per esercizio di impresa commerciale si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c. (…)” –, ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui anche un singolo affare può costituire esercizio di impresa, quando implichi il compimento di una serie coordinata di atti economici, sia pure attraverso un'unica operazione economica, come avviene nel caso di costruzione di edifici da destinare all’abitazione (Cass. sent. n. 8913/1997; n 3690/1986; n. 267/1973). Pertanto, poiché nel caso di specie i lavori di ristrutturazione dell’immobile – svolti avvalendosi di una idonea organizzazione produttiva e protrattisi nel tempo – erano preordinati all’incremento di valore dello stesso e al fine di realizzare un arricchimento, l’Agenzia delle entrate ha concluso che l’attività posta in essere costituisce un’attività imprenditoriale, con la conseguenza che il reddito generato dalla vendita dei predetti immobili deve essere considerato imponibile quale reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 55 e ss. del t.u.i.r.