Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

18/10/2019 - Prededucibilità dei compensi per l’attestazione ex art. 161, 3° co., L.F.

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE

La Suprema Corte con decisione del 7 ottobre 2019, n. 24953 è intervenuta sulla prededucibilità del «credito del professionista incaricato di redigere l’attestazione ex art. 161, 3° co., L.F., dalla debitrice la quale abbia presentato una domanda di concordato in bianco ex art. 161, 6° co., L.F., in pendenza del termine assegnato dal tribunale, una volta che sia stata dichiarata inammissibile, ex art. 162 L.F., la domanda concordataria e sia stato dichiarato il fallimento».

Per la Corte, «il credito del professionista che ha redatto l’attestazione in pendenza del concordato cd. in bianco ex art. 161, 6° co., L.F., è certamente riconducibile alla previsione dell'art. 161, 7° co., L.F., trattandosi di un credito sorto per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, senza che assuma alcun rilievo la mancata apertura della procedura concorsuale».

Di conseguenza, tale credito «rientra nell’ipotesi di collocazione in prededuzione in forza di specifica disposizione di legge, sussistendo una pacifica relazione di consecutività con il successivo fallimento, che è stato dichiarato a seguito della declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato e che trova dunque causa nella medesima situazione di insolvenza».