Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

16/10/2019 - Responsabilità dell’amministratore non esecutivo per carenze nell’organizzazione e nei controlli

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

La Corte di Cassazione ha ribadito che «il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi […] sancito dall’art. 2381, commi terzo e sesto, e 2392 c.c. non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business» – nello specifico, di un istituto di credito – in quanto «essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell’esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega».

Inoltre, per il Supremo Collegio «il dovere di agire informato da parte dei componenti del consiglio di amministrazione non può dirsi assolto nelle mera richiesta di informazioni all’organo esecutivo, ma deve tradursi, tanto più nel caso in cui esse non siano esitate ovvero si presentino generiche o comunque non esaurienti, in iniziative concrete di proposta all’organo collegiale volte a correggere tale disfunzione», dovendo in ogni caso l’amministratore, «manifestare in modo formale, all’interno delle sedute del consiglio di amministrazione, il proprio dissenso da un’organizzazione e gestione dell’attività che già solo per tale fatto non appare conforme ai principi di buona amministrazione ed alla normativa particolarmente stringente in materia bancaria».