<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza - Jorio</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

16/10/2019 - Trasferimento del credito IVA nell’ambito di un conferimento di ramo di azienda

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la Risposta all’istanza d’interpello del 9 ottobre 2019, n. 402, l’Agenzia dell’entrate ha chiarito che non è possibile trasferire il credito IVA annuale e il credito IVA maturato trimestralmente nell’ambito di un conferimento di ramo d’azienda – che non comporta l’estinzione del soggetto conferente – se il dante causa non ha gestito il ramo d’azienda con contabilità separata. In particolare, l’Agenzia delle entrate, dopo aver ricordato che (i) in presenza di un conferimento – o cessione – di ramo di azienda è possibile trasferire non solo il credito risultante dalla dichiarazione annuale, ma anche il credito IVA maturato dall’inizio dell’anno in cui è avvenuta l’operazione di conferimento – o cessione –, e che (iii) il trasferimento è efficace nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, senza che sia necessario osservare la procedura di cui all’art. 5, comma 4-ter, del d.L. 14 marzo 1988, n. 70 (cfr. Ris. 31 ottobre 2008, n. 417/E), ha precisato che tale previsione, ove il trasferimento del ramo d’azienda non determini l’estinzione del dante causa, risulta applicabile solo qualora quest’ultimo abbia gestito il ramo d’azienda con contabilità separata: solo in tal caso, infatti, è possibile individuare chiaramente i dati contabili afferenti al ramo d’azienda trasferito, da imputare al soggetto conferitario. Nel caso in cui, invece, il ramo d’azienda non sia stato gestito dal dante causa con contabilità separata, il credito IVA annuale e il credito IVA maturato trimestralmente possono essere trasferiti solo se chiesti preventivamente a rimborso, in conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 4-ter, del d.L. n. 70/1988.