<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

08/10/2019 - Capital gain sui titoli esteri in nuda proprietà e soggetti ad usufrutto rotativo

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la risposta all’istanza di interpello 17 settembre 2019, n. 384, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo al trattamento fiscale di un portafoglio di strumenti finanziari, depositato presso un intermediario Svizzero, ricevuto in eredità da un soggetto italiano in regime di nuda proprietà, poiché lo stesso è soggetto a usufrutto rotativo a beneficio della seconda moglie del de cuius. In particolare, è stato costituito un conto a nome dei tre soggetti nudi proprietari, tra cui l’istante, in cui sono depositati i titoli, e un sotto-conto intestato al soggetto beneficiario dell’usufrutto, su cui verranno accreditati i proventi derivanti da questi. Inoltre, i capital gain relativi alla cessione degli strumenti finanziari verranno automaticamente reinvestiti in nuovi titoli, sui quali si costituirà automaticamente il diritto di usufrutto a beneficio della seconda moglie, grazie al patto di rotatività, e i proventi di questi verranno accreditati direttamente sul sotto-conto di questa. L’istante ritiene, quindi, che il nudo proprietario sia tenuto sì alla dichiarazione della nuda proprietà nel Quadro RW (ex art. 4 d.l. n.167/90), ma non al pagamento dell’imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero (IVAFE). In merito, l’Agenzia conferma che le plusvalenze su titoli gravati da usufrutto si determinano secondo i criteri indicati dagli articoli 46 e 48 del t.u. sulle imposte di registro e, dunque, con riferimento all’età dell’usufruttuario e in base alla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell’usufrutto. Il corrispettivo da versare in relazione ad ogni singola operazione di cessione dovrà, quindi, essere ripartito tra l’usufruttuario e il nudo proprietario, in ragione del valore del diritto di usufrutto e della nuda proprietà alla data della cessione. Entrambi i soggetti dovranno, inoltre, dichiarare i titoli nel Quadro RW. Infine, richiamando l’art. 19, commi da 18 a 23, del d.l. 201/2011, ricorda che l’IVAFE è dovuta in caso di detenzione all’estero di “attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale” e, di conseguenza, i titoli posseduti in nuda proprietà e depositati all’estero sono soggetti all’imposta.