<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

08/10/2019 - Elementi che determinano l’inesistenza fiscale del trust

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la risposta all’istanza d’interpello 11 settembre 2019, n. 381, l’Agenzia dell’entrate ha considerato fiscalmente inesistente un trust in quanto, nell’atto istitutivo, era ricorrente la previsione di un coinvolgimento del disponente nelle decisioni del trustee sotto forma di onere di acquisirne il parere o, addirittura, il consenso. In ispecie, l’Agenzia delle entrate richiamando i principi espressi nella Circ. 61/E/2010 – secondo i quali un trust è fiscalmente inesistente in tutti i casi in cui, per effetto delle disposizioni contenute nel proprio atto istitutivo ovvero in base ad elementi di mero fatto, il potere di gestire e disporre dei beni permanga in tutto o in parte in capo al disponente, non verificandosi, in questo caso, un reale spossessamento del disponente rispetto ai beni conferiti in trust – ha considerato sintomi dell’inesistenza fiscale del trust il fatto che nell’atto istitutivo del trust analizzato: era prevista la necessità del preventivo parere del disponente per l’alienazione di immobili, presenti nel trust, che siano in godimento al disponente, al coniuge o ai beneficiari; era prevista la possibilità per il disponente di attribuire al coniuge crediti verso il trustee; il trustee non poteva compiere alcun atto di disposizione, di impiego o di garanzia su un bene in trust in contrasto con le determinazioni espresse in forma scritta dalla persona che aveva incrementato il fondo per mezzo di tale bene; il trustee poteva essere revocato in qualsiasi momento dal disponente o, nel caso di decesso di quest’ultimo, dal comitato dei saggi o, alternativamente, dai beneficiari congiuntamente.