<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza - Jorio</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

30/09/2019 - Mantenimento dell’esenzione da ritenuta dei dividendi corrisposti da società figlie a società madri nel caso di trasferimento della società in regime di continuità giuridica

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la risposta all’istanza d’interpello 11 settembre 2019, n. 380, l’Agenzia dell’entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dell’esenzione da ritenuta dei dividendi corrisposti da una società-figlia italiana ad una società-madre lussemburghese, che trasferisca la sede in Svizzera in regime di continuità giuridica: ci si chiede se il trasferimento comporti un’interruzione del periodo di possesso delle partecipazioni in capo alla controllante e, dunque, l’inapplicabilità dell’art. 9 dell’Accordo tra Unione Europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie, ai sensi del quale i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d’origine allorché la società madre detenga direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società figlia per un minimo di due anni. Nella specie, l’istante fa presente che l’operazione indicata non comporterà in capo alla controllante alcuna liquidazione/scioglimento in Lussemburgo, né ricostituzione in Svizzera; ciò in quanto: (i) la legislazione lussemburghese consente la cancellazione dal locale registro delle imprese e la continuazione dell’attività in altra giurisdizione, senza che ciò costituisca liquidazione/scioglimento; e (ii) la legislazione svizzera consente l’iscrizione e la continuazione dell’attività senza ricostituzione della società. A parere dell’Agenzia, questa circostanza risulta dirimente, poiché permette la continuità giuridica e la possibilità di ritenere ininterrotto il periodo di possesso delle partecipazioni; con la conseguenza che l’eventuale corresponsione di dividendi dalla controllata alla controllante potrà beneficiare del regime di esenzione da ritenuta ai sensi del citato art. 9.