Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

17/09/2019 - Ammissione al passivo di credito sopravvenuto alla dichiarazione di fallimento

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

La Corte di Cassazione ha escluso l’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 101 L.F. ai crediti sopravvenuti, ovverosia quelli «che vengono a maturare le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare dopo la sentenza dichiarativa di fallimento».

Per la Corte, pertanto, «la disciplina positivamente applicabile per l’insinuazione di tali crediti» deve essere «ricavata in via sistematica, con riguardo ai principi generali dell’ordinamento e facendo perno, in particolare, sui principi costituzionali dell’art. 3 Cost., e dell’art. 24 Cost.».

Di conseguenza, «per portare i crediti sopravvenuti a una posizione adeguatamente accostabile a quella degli altri creditori, si deve fermare un termine annuale per la presentazione delle relative domande», il quale «verrà a decorrere – in tutti i casi in cui il credito abbia maturato le condizioni di partecipazione al passivo dopo il deposito del decreto di esecutività dello stato passivo – dal momento stesso in cui si siano verificate le dette condizioni».