argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la risposta all’istanza di interpello n. 328 del 2 agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul momento in cui sia corretto emettere nota di variazione Iva in diminuzione nel caso di procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa, nell’ipotesi di successivo fallimento del debitore esecutato. In particolare, ricordando, in via preliminare, che la chiusura della procedura esecutiva individuale consente, in linea generale, l’emissione di una nota di variazione ex art. 26, comma 2, del d. P. R. n. 633/1972 per la parte del credito rimasta insoddisfatta, l’Agenzia delle entrate ha affermato che: (i) nel caso in cui il fallimento – e la contestuale apertura della procedura collettiva che esso sottende – avvenga in un momento non solo successivo alla chiusura della procedura esecutiva individuale, ma anche all’emissione delle note di variazione in diminuzione con relative annotazioni nei registri Iva, la variazione in diminuzione effettuata è corretta e l’insinuazione nel passivo rileva, nei limiti di quanto eventualmente percepito in ragione della stessa, per successive variazioni in aumento; (ii) al contrario, nel caso in cui l’apertura del fallimento e l’insinuazione al passivo, avvengano prima dell’emissione delle note di variazione, l’emissione della stessa nelle more della procedura concorsuale è errata, poiché in tale situazione si impone la necessaria attesa dell’esito della procedura concorsuale e della verifica che il credito sia rimasto, al termine di questa, del tutto o in parte insoddisfatto.