argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Il Tribunale di Ancona ha stabilito che «il provvedimento ex artt. 2485 e 2487 c.c. integra un provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio, neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento e vi sia pronuncia sul punto».
Per il Tribunale, inoltre, la richiesta di parte attrice di dichiarare «buone e valide» le clausole statutarie in cui è previsto che, «in mancanza di diversa deliberazione assembleare, l’organo di liquidazione della società sia formato da coloro che compongono il consiglio di amministrazione uscente», si «risolve in una domanda di (diversa) interpretazione delle clausole statutarie, non sorretta dal necessario interesse ad agire (art. 100 c.p.c.)». E ciò in quanto, nel caso di specie, «la domanda non è formulata in via strumentale rispetto ad una domanda di revoca del liquidatore giudiziario – revoca peraltro sempre possibile da parte dell’assemblea ai sensi dell’art. 2487, 3° co., c.c. – o ad una domanda diretta a censurarne l’operato, mai contestato dall’attrice».