<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

09/09/2019 - Applicabilità delle imposte sulle successioni e donazioni e delle imposte ipotecarie e catastali alla risoluzione del trust

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la risposta all’istanza di interpello n. 355 del 30 agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate ha affermato l’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni all’atto di risoluzione del trust. In particolare, l’istante riteneva che, essendo quello in questione un trust a scadenza trentennale dalla sua istituzione, la decisione delle parti di estinguere il trust ex art. 1372 c.c., non avrebbe determinato l’attribuzione dei beni ai beneficiari, ma il “ritorno” degli stessi nel patrimonio del disponente, senza quindi determinare un effettivo trasferimento di beni. L’Agenzia delle entrate ha ritenuto non condivisibile la tesi del contribuente, affermando che, essendo l’istituzione del trust un atto unilaterale, ad esso non è applicabile l’art. 1372 c.c., che prevede la risoluzione per mutuo consenso del contratto, e di conseguenza, l’atto con cui le parti del trust (disponente, trustee, beneficiari e guardiano del trust) si accordano per porre fine al trust stesso, configura un trasferimento a titolo gratuito dei beni in esso conferiti che, dal trustee, passano al disponente. La tesi dell’inapplicabilità, nella fattispecie in esame, dell’istituto della risoluzione del contratto è, secondo l’Agenzia, avvalorata dal fatto che, nel caso di specie, non vi era coincidenza tra i beni originariamente conferiti nel trust e quelli che, per effetto della risoluzione, sarebbero tornati nella disponibilità del disponente (valore in denaro contro quote societarie). L’Agenzia delle entrate ha, pertanto, ritenuto applicabile all’atto di risoluzione l’imposta sulle donazioni secondo le disposizioni dell’art. 2 co. 47 del d.L. n. 262/2006 e del d.Lgs. n. 346/90.