Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

31/07/2019 - Competenza del Tribunale delle imprese e azione revocatoria

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, con decisione del 19 giugno 2019, ha dichiarato la propria incompetenza in relazione ad un’azione revocatoria proposta con riferimento ad una cessione di quote sociali, effettuata dagli eredi di un socio di s.r.l.

Per il Tribunale, «seguendo l’insegnamento da ultimo impartito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8738/2017), la competenza del Tribunale delle imprese, ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 168/2003, si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi per l’intrinseca posizione dedotta in giudizio».

Nello specifico, di conseguenza, «deve negarsi che l’oggetto della controversia afferente all’azione pauliana, pur se l’atto dispositivo da dichiararsi inefficace abbia ad oggetto partecipazioni sociali, abbia un legame diretto con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, essendo dette partecipazioni oggetto meramente accidentale della domanda proposta ex art. 2901 c.c. e non incidendo l’eventuale declaratoria di inefficacia dell’atto dispositivo nei confronti del creditore su diritti sociali, nonché rimanendo oggetto del giudizio l’accertamento dei presupposti dell’azione revocatoria».

Inoltre, l’individuazione del Tribunale competente per territorio deve essere effettuata «in ragione del domicilio del debitore, quale foro generale, ovvero in ragione del luogo in cui è sorta l’obbligazione, ovvero in ragione del luogo di adempimento dell’obbligazione dedotta quale fonte delle tutelanda ragione di credito».