Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

24/07/2019 - Consolidato fiscale – trasferimento delle eccedenze di interessi passivi in presenza di perdite pregresse

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la Risoluzione n. 67/E dell’11 luglio 2019, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di trasferire al gruppo in regime di consolidato fiscale l’eccedenza di interessi passivi indeducibili, in presenza di perdite fiscali pregresse all’esercizio dell’opzione ex art. 117 T.u.i.r. In precedenza, con la Circolare n. 19/E del 2009, l’Agenzia delle entrate aveva chiarito che detti interessi passivi possono essere trasferiti al gruppo solo se, e nella misura in cui, la società trasmetta al consolidato un risultato imponibile positivo almeno pari all’eccedenza di interessi passivi indeducibili ex art. 96 T.u.i.r., onde evitare che la compensazione di tali interessi con il ROL conferito dalle altre società del gruppo possa comportare un aggiramento del divieto di trasferimento al consolidato delle perdite fiscali pregresse stabilito dall’art. 18, comma 2, del T.u.i.r. Nella Risoluzione in commento si è chiarito che: (i) l’orientamento interpretativo contenuto nella citata circolare non costituisce espressione di un principio di carattere generale, ma riguarda solo i casi in cui la società partecipante al consolidato abbia effettivamente la possibilità di utilizzare le perdite fiscali "pregresse" a scomputo del proprio reddito imponibile di periodo; (ii) il rischio di aggiramento del divieto di utilizzo delle perdite fiscali formatesi ante consolidato non si verifica, infatti, nel caso in cui la società consolidata, pur in presenza di perdite fiscali pregresse, consegua una perdita fiscale di periodo o chiuda l’esercizio sociale a zero, sicché, in questi casi, la società consolidata può trasferire al consolidato tanto l’eventuale perdita fiscale di periodo quanto la quota di interessi passivi indeducibili che trova capienza nelle eccedenze di ROL conferite dalle altre società partecipanti al regime della tassazione di gruppo. Inoltre, a parziale rettifica della Circolare n. 19/E/2009, la Risoluzione in esame ha evidenziato che, nella ipotesi sub (i) in cui la società consolidata consegua un risultato di periodo positivo, l’aggiramento del divieto di cui all’articolo 118, comma 2, del T.u.i.r., si realizza solo nei limiti dell’ammontare delle predette perdite effettivamente scomputate in sede di determinazione del risultato netto individuale di periodo. Conseguentemente, in questo caso, al fine di determinare l’ammontare degli interessi passivi indeducibili trasferibili al gruppo, occorre sottrarre all’ammontare totale degli interessi indeducibili l’ammontare delle perdite fiscali pregresse utilizzate in abbattimento del risultato individuale d’esercizio.