Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

24/07/2019 - Applicabilità dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’art. 3 comma 4-ter del D.lgs. 346/90

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la risposta all’istanza di interpello n. 257 del 17 luglio 2019, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto applicabile l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, ai sensi dell’art. 3 comma 4-ter del D.lgs. 346/90, nel caso di donazioni contestuali e congiunte di partecipazioni in società di capitali da parte dei genitori-donanti, detentori di quote singolarmente non di controllo, ai figli-donatari, in comunione, a condizione che la quota totale detenuta in comunione (i) consenta di acquisire o integrare il controllo della società e (ii) venga detenuta per un periodo non inferiore a cinque anni. La ratio della norma viene individuata nel tentativo del legislatore di incoraggiare il passaggio generazionale delle aziende di famiglia. In particolare, l’Agenzia cita la Circolare del 22 gennaio 2008, n.3, con cui si era affermata l’applicabilità dell’esenzione nel caso in cui la quota donata determinasse per i molteplici donatari, in comunione tra loro, il raggiungimento del “controllo di diritto” (>50% delle quote o delle azioni della società con diritto di voto in assemblea), alla condizione che questo venisse poi esercitato tramite un rappresentante comune. Inoltre, richiamando la Risoluzione del 26 luglio 2010, n. 75, l’Agenzia ricorda che tale controllo non deve necessariamente derivare dal trasferimento di una partecipazione già di controllo, ma può essere acquisito anche per effetto della sommatoria tra le partecipazioni acquistate per atto a titolo gratuito e quelle di cui il beneficiario risultava già in possesso. Nel caso di specie, l’Agenzia conclude per l’applicabilità dell’esenzione, sulla base del fatto che le cessioni, contestuali e congiunte, dei genitori ai figli, in comunione tra loro, sono finalizzate a realizzare “una complessiva attività economica idonea a garantire il passaggio generazionale dell’impresa conservandone l’unitarietà e la funzionalità”. Tuttavia, la stessa sottolinea che il controllo di diritto dovrà essere detenuto in comunione tra i donatari per almeno cinque anni, a pena di decadenza dal beneficio, con conseguente pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.