argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la Risposta all'istanza di interpello n. 196 del 18 giugno 2019, l'Agenzia delle entrate si è espressa su un’operazione di conferimento d’azienda seguito da cessione delle partecipazioni detenute nella conferitaria, affermando che tale operazione non può essere riqualificata come cessione unitaria d’azienda – con conseguente applicabilità dell’imposta in misura fissa nei diversi passaggi – ai sensi dell’art. 20 del t.u.r.; ciò in quanto, tale norma, come novellata dalla L. n. 205/2017, impone di determinare l’obbligazione tributaria sulla base dell’intrinseca natura e degli effetti giuridici prodotti dallo specifico atto portato alla registrazione, con esclusivo riferimento agli “elementi desumibili dall’atto medesimo”, senza che assuma rilevanza il collegamento negoziale con altri atti. L’Agenzia delle entrate ha, inoltre, affermato che nel caso affrontato – si trattava di un’operazione posta in essere nell’ambito di un piano di risanamento ai sensi dell’art. 67 della Legge fallimentare – non sussiste un’ipotesi di abuso del diritto ex art. 10-bis della L. n. 212/2000, poiché il vantaggio fiscale, dato dalla differenza tra l’imposta di registro in misura proporzionale – applicabile nel caso di cessione diretta d’azienda – e l’imposta di registro in misura fissa – applicabile alle operazioni di conferimento d’azienda e cessione di partecipazioni –, non risulta indebito. Si rammenta che le risposte alle istanze di interpello vincolano l’amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza, e limitatamente al richiedente; pertanto, non si può escludere che l’Agenzia delle entrate possa identificare, in casi diversi un disegno abusivo censurabile.