Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

01/07/2019 - Esterovestizione - sede dell’amministrazione e di direzione effettiva

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

Con la sentenza n. 16697 del 21 giugno 2019, la Corte di Cassazione, Sez. V, è tornata a pronunciarsi in materia di esterovestizione, riconoscendo la residenza fiscale in Italia di un gruppo di società con sede legale in Olanda. In via preliminare, i giudici hanno ribadito la definizione di esterovestizione – termine con cui si intende la localizzazione fittizia della residenza fiscale di una società in un paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale (cfr. Cass. n. 2869/2019; n. 33234/2018) –, per poi passare ad esaminare la rilevanza, in tema di residenza fiscale di una società o un ente, del principio comunitario della libertà di stabilimento – per effetto del quale la localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società, per usufruire di una legislazione più vantaggiosa, non costituisce, di per sé, abuso del diritto, ma è ammessa la legittimità di una norma nazionale volta a restringere la libertà di stabilimento in caso di costruzioni di puro artificio, finalizzate ad eludere la normativa dello Stato membro interessato (così Corte di Giustizia, sentenza del 12 settembre 2006, c-196/04 Cadbury Schweppes). Ciò posto, i giudici hanno esaminato la normativa nazionale (art. 73 t.u.i.r.) e convenzionale di riferimento (l’art. 4 della Convezione internazionale contro le doppie imposizioni), osservando che la nozione interna di “sede dell’amministrazione”, in quanto contrapposta alla “sede legale”, deve ritenersi coincidente con quella convenzionale di “sede effettiva”, intesa come il luogo  ove hanno in concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente. 

Tanto premesso, la Suprema Corte ha confermato la sentenza della CTR – favorevole all’Agenzia delle entrate – poiché: (i) la sede dell’amministrazione delle società accertate doveva ritenersi, nel caso di specie, stabilita in Italia, in quanto “la direzione, le decisioni, le strategie, le autorizzazioni di investimento e di spese” relative alle società provenivano dall’Italia, ove erano residenti i dirigenti della società; (ii) la sede olandese doveva ritenersi una costruzione meramente artificiosa, finalizzata ad eludere la normativa fiscale, in quanto luogo di mero “disbrigo degli affari correnti” e situata in un locale di modeste dimensioni, con soli due dipendenti, in realtà meri esecutori di ordini.